Attenzione: 420 euro di multa a chi monta pneumatici invernali dopo il 15 maggio

Gli pneumatici invernali possono essere utilizzati durante la stagione estiva soltanto se hanno indicato l’indice di velocità uguale o superiore a quello riportato sul libretto di circolazione dell’auto.
Lo aveva già confermato il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con la circolare del 17 gennaio 2014 riferita all’ “Impiego degli pneumatici invernali” chiarendo che “… l’uso degli pneumatici invernali consentiti con i parametri riportati sulla carta di circolazione ivi compreso l’indice di velocità non ha restrizioni di carattere temporale e che pertanto essi possono essere usati durante tutti i mesi dell’anno solare”
Invece, l’impiego degli pneumatici invernali riportanti un indice di velocità inferiore a quello prescritto, è permesso solo per il periodo durante il quale vige l’obbligo di montarli, ovvero dal 15 novembre al 15 aprile.
Tuttavia, sempre il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha fissato una deroga di un mese dal 15 aprile per la sostituzione degli pneumatici invernali con quelli estivi, stabilendo che dal 16 maggio l’utilizzo degli pneumatici invernali con un indice di velocità inferiore a quello indicato sulla carta di circolazione comporta l’applicazione della sanzione amministrativa prevista dall’art. 78 del Codice della Strada: Euro 422,00 e ritiro della carta di circolazione del veicolo per l’aggiornamento all’UMC. (fonte ASAPS)

CODICI2

0 commenti

Lascia un Commento

Vuoi partecipare alla discussione?
Sentitevi liberi di contribuire!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *