Attenzione: sono partite le multe europee!

Un piccolo passo in avanti contro l’impunità per i veicoli con targa straniera circolanti in Italia. Con la pubblicazione della circolare ministeriale del 18 maggio 2016 sul “Sistema automatizzato di interscambio dei dati di immatricolazione dei veicoli circolanti nei Paesi UE” è pienamente operativo il sistema previsto da una direttiva europea (la 2011/82 poi sostituita con la direttiva 2015/413 recepita in Italia con il Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 37) che prevede lo scambio di informazioni tra gli Stati Ue in caso di violazioni di norme del Codice della strada.
Nel mirino otto gravi violazioni. Lo scambio dei dati avviene solo attraverso i cosiddetti Punti di Contatto Nazionali (National Contact Point) dei vari Paesi (per l’Italia il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti) e riguarda, per ora, otto violazioni alla circolazione stradale:
- eccesso di velocità (inteso come superamento dei limiti di velocità in vigore nello Stato membro dell’infrazione per il tipo di strada o il tipo di veicolo in questione)
- mancato uso della cintura di sicurezza
- mancato arresto davanti a un semaforo rosso
- guida in stato di ebbrezza
- guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti
- mancato uso del casco protettivo
- circolazione su una corsia vietata
- uso indebito di telefono cellulare o di altri dispositivi di comunicazione durante la guida.

Come funziona. Funziona così: il comando di polizia da cui dipendono gli agenti che hanno accertato una violazione commessa con un veicolo con targa di uno dei paesi Ue senza averla però contestata immediatamente (per esempio perché accertata con un’apparecchiatura elettronica in modalità automatica) trasmette al “Punto di Contatto Nazionale”, via collegamento telematico, la richiesta dei dati relativi al veicolo che ha quel numero di targa. Il “Punto di Contatto Nazionale” inoltra la richiesta al Punto di Contatto dello stato in cui è immatricolato il veicolo e “gira” le informazioni ottenute al comando di Polizia che le ha chieste. A quel punto il comando può inviare alla persona fisica o giuridica individuata una lettera di informazioni nella lingua del paese di destinazione. Nella lettera devono essere indicati la natura dell’infrazione, il luogo, la data e l’ora in cui è stata commessa, il riferimento all’articolo del Codice della strada violato, la relativa sanzione, la scadenza di pagamento e i dati riguardanti il dispositivo eventualmente usato per rilevare l’infrazione. Al destinatario è offerta la possibilità di rispondere, utilizzando un modulo allegato, nel quale può spiegare il motivo per cui non intende pagare. Nel caso in cui il comando di polizia non ritenga validi i motivi indicati o non riceva il pagamento o non riceva alcuna risposta potrà inviare al proprietario del veicolo un formale verbale di violazione. Va ricordato che ancor oggi, però, se il destinatario del verbale non paga la multa non incorre in alcuna conseguenza. Unica eccezione è costituita, nel panorama europeo, da un accordo bilaterale tra Italia ed Austria, che prevede la reciproca assicurazione di esecuzione dei provvedimenti. (tratto da Quattroruote.it)

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