Cellulari e seggiolini anti-abbandono, nuove regole e sanzioni per chi non le rispetta

L’Ospite di Autologia,  Girolamo Simonato, Comandante P.L. esperto di sicurezza stradale

La Commissione Trasporti della Camera dei Deputati, ha presentato un nuovo decreto con la stretta sull’uso del cellulare alla guida ai seggiolini anti-abbandono.

È interessante quanto pubblicato su: http://tg24.sky.it, in merito alle dichiarazione dell’On. Vice Ministro Riccardo Nencini : “Cellulare tra prima cause di morte sulle strade

Abbiamo lavorato e continuiamo a lavorare incessantemente per promuovere la sicurezza sulle strade”, ha detto in una nota il vice ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Riccardo Nencini, promotore degli emendamenti definiti. “I dati non lasciano dubbi – spiega – l’uso degli smartphone alla guida e la distrazione sono le prime cause di incidente mortale sulle strade. Serve sensibilizzare i cittadini all’educazione ad una guida più consapevole e corretta. Sui seggiolini anti-abbandono era necessario prevedere misure per la prevenzione di tragici eventi che hanno caratterizzato la cronaca degli ultimi mesi“.

Come è noto, in questi giorni sono stati approvati dalla Commissione Trasporti della Camera dei Deputati due significativi emendamenti  sulla sicurezza stradale.

Essi si possono così riassumere: una prima proposta è quella che si può definire come anti-abbandono dei bimbi nei seggiolini, mentre, la seconda è quella relativa all’inasprimento delle sanzioni per chi guida facendo uso del cellulare o apparecchi simili.

Secondo le notizie apprese, i nuovi seggiolini dovranno essere equipaggiati con un dispositivo di allarme anti-abbandono. Questo nuovo sistema dovrà corrispondere alle specifiche tecnico costruttive che saranno delineate del Ministero delle Infrastrutture e dei Traposti.

Con l’entrata in vigore del nuovo decreto, sicuramente vi sarà la modifica dell’art. 172 del C.d.S. che attualmente, per i bimbi prevede quanto segue: “Il conducente e i passeggeri dei veicoli, muniti di cintura di sicurezza, hanno l’obbligo di utilizzarle in qualsiasi situazione di marcia. I bambini di statura inferiore a 1,50 m devono essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per bambini, adeguato al loro peso, di tipo omologato secondo le normative stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, conformemente ai regolamenti della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite o alle equivalenti direttive comunitarie.

Il conducente del veicolo è tenuto ad assicurarsi della persistente efficienza dei dispositivi di sicurezza.

I bambini di statura NON SUPERIORE A 1,50 M, quando viaggiano negli autoveicoli per il trasporto di persone in servizio pubblico di piazza o negli autoveicoli adibiti al noleggio con conducente, possono non essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per bambini, a condizione che non occupino un sedile anteriore e siano accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore ad anni sedici.

I bambini NON POSSONO essere trasportati utilizzando un seggiolino di sicurezza rivolto all’indietro su un sedile passeggeri protetto da airbag frontale, a meno che l’airbag medesimo non sia stato disattivato anche in maniera automatica adeguata.

Tutti gli occupanti, di età superiore a tre anni, dei veicoli in circolazione delle categorie M2 ed M3 (categoria M2: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 t;

– categoria M3: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 t;)

devono utilizzare, quando sono seduti, i sistemi di sicurezza di cui i veicoli stessi sono provvisti. I bambini devono essere assicurati con sistemi di ritenuta per bambini, eventualmente presenti sui veicoli delle categorie M2 ed M3, solo se di tipo omologato.

Per l’uso dei cellulari e simili, la Commissione ha modificato il comma 2 dell’art. 173 C.d.S., che ad oggi prevede: “È vietato al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici ovvero di usare cuffie sonore, …”

Dalle notizie apprese, è quasi certo che al nuovo comma 2 vi sarà l’aggiunta della parole” smartphone, computer portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi ”.

L’attuale comma 3–bis. Prevede “Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa da pagamento di una somma da euro 161 a euro 647. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, qualora lo stesso soggetto compia un’ulteriore violazione nel corso di un biennio.”

Il NUOVO comma 3-bis, sarà così delineato: “Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 161 a euro 647. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. Qualora lo stesso soggetto compia un’ulteriore violazione nel corso del biennio, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 322 a euro 1294 e si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da due a sei mesi”.

 

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