Se si incendia l’auto, i danni alle auto vicine li paga l’assicurazione ?

Nel caso di incendio di auto in sosta che abbia provocato danni ad altri veicoli, il risarcimento ai proprietari dei mezzi vicini distrutti a causa del propagarsi delle fiamme, spetta all’assicurazione del veicolo da cui si è originato l’incendio. Infatti, la sosta su area pubblica o ad essa equiparata rientra nel concetto di circolazione.

Solo nell’ipotesi in cui l’incendio sia stato appiccato in modo doloso i danni che siano derivati a terzi non sono riconducibili alla circolazione stradale e quindi all’uso proprio della cosa, in modo tale che non sussiste l’obbligo dell’impresa di assicurazione di risarcire i danni.

È quanto precisato in modo ormai univoco dalla Cassazione (Cass. sent. n. 16895/2010, e n. 3108/2010).
Secondo la Corte, il veicolo in sosta deve essere considerato, a tutti gli effetti, in circolazione, sia ai fini dell’applicazione della responsabilità oggettiva del proprietario dell’auto per “cose in custodia” (Art. 2054 cod. civ, sia ai fini della disciplina sull’assicurazione obbligatoria per la rc auto. Le conseguenze sono dunque le seguenti.

1) Se l’incendio è stato doloso
In questo caso i proprietari delle auto vicine, su cui si è propagato il fuoco, non sono coperti dalla assicurazione del titolare del mezzo su cui il fuoco è stato appiccato. Né potrà essere chiamato quest’ultimo a risarcire i danni. Infatti, la norma che impone al proprietario di un bene di indennizzare tutti coloro che da tale bene sono stati danneggiati prevede una sola eccezione: l’ipotesi in cui l’evento sia stato determinato da “caso fortuito” (ossia eccezionale, non prevedibile ed evitabile). Ebbene, l’incendio doloso rientra nel caso fortuito ed esclude la responsabilità dell’automezzo: di conseguenza non c’è neanche ragione di chiamare in causa la sua assicurazione, per coprirlo di una responsabilità che non ha. Si rende infatti inutile il ricorso allo strumento assicurativo obbligatorio in quanto esso necessita, quale presupposto di operatività, della responsabilità del proprietario-assicurato del veicolo.
I proprietari delle auto circostanti su cui il fuoco si è allargato saranno allora risarciti ciascuno dalla propria assicurazione.

2) Se l’incendio non è stato doloso
Quando l’incendio propagatosi a veicoli o a cose circostanti è riconducibile alla circolazione (surriscaldamento eccessivo del motore, con insorgenza di incendio poco dopo lo spegnimento dello stesso, ritorno di fiamma, ecc.), poiché scatterebbe la responsabilità oggettiva del proprietario del mezzo (in quando il danno è determinato da un suo comportamento colpevole), allora in tali casi opera l’assicurazione in relazione all’obbligo di copertura dei danni ai sensi della normativa sull’rc-auto.

È così possibile ritenere che, in assenza di prova, la quale deve essere fornita dal proprietario del veicolo, circa il caso fortuito (rappresentato, ad esempio, dalla menzionata azione dolosa di terzi), sarà agevole ricondurre l’incendio del veicolo alle ipotesi di una sua avaria anche per cause diverse dalla circolazione dinamica da poco (o tanto) tempo cessata, dovendosi ritenere che l’incendio ben possa derivare da cause quali “l’usura complessiva del mezzo e delle sue componenti elettriche e meccaniche, a determinare le quali concorre lo stesso decorso del tempo, di movimenti e di soste sin dall’epoca della costruzione del veicolo, in relazione alla qualità della stessa, nonché alla frequenza ed al genere di manutenzione cui sia stato sottoposto” (Cass. sent. n. 3108/2010).

Tale interpretazione rende estremamente agevole per il danneggiato ottenere il riconoscimento della responsabilità del proprietario del veicolo che abbia preso fuoco, grazie alla natura oggettiva della responsabilità, ed il conseguente risarcimento del danno da parte dell’assicurazione obbligatoria contratta da quest’ultimo.
(Tratto da: laleggepertutti.it)

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