Non rischia la patente il ciclista ubriaco

Come ci informa l’ASAPS (Associazione Amici Polizia Stradale) la Corte di Cassazione ha ribadito l’impossibilità di applicare la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida al conducente di un velocipede, titolare di patente, sorpreso alla guida in stato di ebbrezza.

La sentenza: “…secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, applicabile in relazione a illeciti posti in essere con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, non può essere disposta nei confronti di chi si sia posto alla guida di un veicolo per condurre il quale non è richiesta alcuna abilitazione, come un velocipede. (Cass. Pen., sez. IV, 15 Novembre 2017, n. 52148) (Artt. 126-bis, 218 cs)…”

E’ pur vero che un ubriaco al volante di un’auto è molto più pericoloso di un ciclista alticcio alla guida di una bici, ma in realtà quest’ultimo potrebbe benissimo causare incidenti gravi non mantenendo una guida lucida o addirittura, egli stesso investire pedoni.

Se poi le cicliste sono come quelle della foto, altro che incidente…

Per noi sarebbe più logico che la legge fosse uguale per tutti coloro che occupano uno spazio pubblico con un qualsiasi mezzo in movimento.

Voi che ne pensate ?

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