Anche i ciclisti devono rispettare il Codice della strada

Sembra una banalità, ma è utile ricordare che anche i ciclisti, come gli automobilisti e i conducenti di altri mezzi che si spostano sulla strada, devono rispettare il Codice della strada. In caso di incidente è opinione diffusa che chi va in bicicletta abbia sempre ragione, in realtà si tratta di una credenza assolutamente falsa e basata solo su pregiudizi. Infatti, non perché la bicicletta sia un mezzo privo di motore non debba rispettare il Codice.

Il sito web laleggepertutti.it ci ricorda che la legge stabilisce delle regole comportamentali [1] che chi usa i pedali deve conoscere e osservare. Ad esempio, chi va in bicicletta deve rispettare i sensi unici o i doppi sensi di circolazione, non può viaggiare contromano, non deve fare inversione ad U, deve dare la precedenza a chi proviene da destra, non può passare con il semaforo rosso, non può guidare di sera e fino a mezz’ora prima dell’alba senza il giubbino a catarifrangenti, deve utilizzare le piste ciclabili quando esistono.

Di conseguenza, in caso di incidente stradale che veda coinvolto un ciclista, bisogna immediatamente verificarne il comportamento rispetto al codice della strada.

Che succede, però, se non è chiara la dinamica del sinistro e le rispettive responsabilità? Che succede se nessuna delle due parti coinvolte nell’incidente riesce a dimostrare di aver rispettato la segnaletica e le norme di comportamento stradale? Si applica il concorso di colpa. È quanto chiarito dal Tribunale di Lucca con una recente sentenza [2]. In pratica, questa pronuncia estende anche agli incidenti con le biciclette una regola già nota per gli incidenti con le auto: nel caso di scontro si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia avuto il 50% di colpa a produrre il danno subito dai singoli veicoli.

Questo significa che il ciclista che voglia vedersi risarcito il danno per essere stato investito da un’auto non deve limitarsi a dimostrare il fatto, la caduta e i danni subìti, ma anche di aver rispettato le regole del codice della strada e che dette regole non siano state osservate dall’automobilista. In caso contrario, egli ottiene solo la metà dell’indennizzo perché si applica la presunzione di pari responsabilità tutte le volte in cui è impossibile stabilire con certezza l’incidenza delle reciproche condotte nella dinamica del sinistro.

 

[1] Art. 182 codice della  strada: Circolazione dei velocipedi.

I ciclisti devono procedere su unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano e, comunque, mai affiancati in numero superiore a due; quando circolano fuori dai centri abitati devono sempre procedere su unica fila, salvo che uno di essi sia minore di anni dieci e proceda sulla destra dell’altro.

I ciclisti devono avere libero l’uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio almeno con una mano; essi devono essere in grado in ogni momento di vedere liberamente davanti a sé, ai due lati e compiere con la massima libertà, prontezza e facilità le manovre necessarie.

Ai ciclisti è vietato trainare veicoli, salvo nei casi consentiti dalle presenti norme, condurre animali e farsi trainare da altro veicolo.

I ciclisti devono condurre il veicolo a mano quando, per le condizioni della circolazione, siano di intralcio o di pericolo per i pedoni. In tal caso sono assimilati ai pedoni e devono usare la comune diligenza e la comune prudenza.

È vietato trasportare altre persone sul velocipede a meno che lo stesso non sia appositamente costruito e attrezzato. È consentito tuttavia al conducente maggiorenne il trasporto di un bambino fino a otto anni di età, opportunamente assicurato con le attrezzature, di cui all’articolo 68, comma 5.

I velocipedi appositamente costruiti ed omologati per il trasporto di altre persone oltre al conducente devono essere condotti, se a più di due ruote simmetriche, solo da quest’ultimo.

Sui veicoli di cui al comma 6 non si possono trasportare più di quattro persone adulte compresi i conducenti; è consentito anche il trasporto contemporaneo di due bambini fino a dieci anni di età.

Per il trasporto di oggetti e di animali si applica l’art. 170.

I velocipedi devono transitare sulle piste loro riservate quando esistono, salvo il divieto per particolari categorie di essi, con le modalità stabilite nel regolamento. 9-bis. Il conducente di velocipede che circola  fuori  dai  centri abitati da mezz’ora dopo il tramonto del sole a  mezz’ora  prima  del suo sorgere e il conducente di velocipede che circola nelle  gallerie hanno l’obbligo  di   indossare  il   giubbotto   o   le   bretelle retroriflettenti ad alta visibilità, di  cui  al comma 4-ter dell’articolo 162.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25 a euro 99. La sanzione è da euro 41 a euro 168 quando si tratta di velocipedi di cui al comma 6.

[2] Trib. Lucca, sent. n. 2226/15.

[3] Art. 2054 cod. civ.

 

2 commenti
  1. Elizabeth
    Elizabeth dice:

    Se un velocipede attraversa un semaforo rosso poiché nel ‘intersezione non sopraggiunge nessun veicolo e ripete la stessa infrazione nel incrocio successivo può essere sanzionato con una multa di 116.90+116,90 ? A me è capitato ieri in bici? Posso fare ricorso per pagare solo 116,90?

  2. pierluigi
    pierluigi dice:

    bhe la parte che dice che ” velocipedi devono transitare sulle piste loro riservate quando esistono” è molto vincolante, essendo presenti in tutte le principali città ormai svariate piste ciclabili che non sempre seguono un andamento armonioso. Ora se sono obbligati a transitarvi, come faranno i ciclisti sportivi che percorrono una strada e che si trovano improvvisamenti al loro fianco una ciclabile a percorrerla? siamo sicuri che è un obbligo o solo una “preferenza”?

Lascia un Commento

Vuoi partecipare alla discussione?
Sentitevi liberi di contribuire!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *