Autovelox: ora sono necessari due cartelli

Segnaletica stradale: la multa per eccesso di velocità è nulla se sulla tratta di strada i controlli avvengono sporadicamente.

Ti sarà certo capitato, guidando, di trovare ai margini della carreggiata più di un cartello con la scritta “Controllo elettronico della velocità” e, ciononostante, hai mantenuto la velocità sopra i limiti. Lo hai fatto probabilmente perché ben conosci quel tratto di strada e sai che su di esso non ci sono mai stati autovelox. In assenza di controlli hai quindi creduto che la segnaletica avesse più una funzione di deterrente, rivolta cioè a spaventare gli automobilisti pur senza poi reali conseguenze. E così è: in passato molti Comuni e l’Anas stesso hanno posizionato, in lungo e in largo, tali cartelli riservandosi però la possibilità di decidere se collocare o meno gli autovelox. Il risultato è stato che la funzione che doveva inizialmente avere tale segnale – quella di informare i conducenti della possibilità di eventuali  controlli della velocità – è venuta meno. Così l’anno scorso la materia è stata completamente riformulata dalla famosa direttiva Minniti [1].

Il provvedimento – che è stato recepito in un decreto ministeriale delle Infrastrutture [2], per cui ora il suo contenuto è obbligatorio per tutte le amministrazioni e per la polizia – ha riscritto la materia della segnaletica sugli autovelox stabilendo che ora sono necessari due cartelli. Si tratta di un obbligo che scatta però solo in determinate circostanze. Quali?

Qui di seguito ti spiegheremo quando, dopo aver visto un segnale con la scritta “Controllo elettronico della velocità” potrai aspettarti di trovare subito l’autovelox, quando invece non ci può essere alcun controllo e quando, infine, deve essere per forza posizionato un secondo cartello prima della pattuglia di polizia.

Il primo cartello di avviso “Controllo elettronico della velocità”

L’ormai famosa direttiva Minniti, pubblicata il 21 luglio del 2017, ha elencato una serie di condizioni che deve rispettare la polizia per fare le multe tramite autovelox. Viene innanzitutto confermata, per la validità della contravvenzione, la necessaria presenza del cartello con il preventivo avviso “Controllo elettronico della velocità”. La Cassazione ha detto che non esiste una distanza minima stabilita per le legge che deve sussistere tra tale segnale e la postazione degli agenti: l’importante è che esso sia collocato con “adeguato anticipo”, in modo cioè da consentire una decelerazione dolce. Costituirebbe infatti un serio pericolo per la circolazione una frenata brusca, alla vista della pattuglia, piuttosto che lo stesso eccesso di velocità.

Se invece, dopo 4 chilometri dal cartello non hai visto alcun autovelox la multa sarà illegittima. Difatti la distanza massima tra segnale e postazione non può superare appunto i 4 km oltre i quali l’avviso deve essere ripetuto.

Dubbi si pongono in merito all’eventuale obbligo di ripetere l’avviso dopo eventuali intersezioni; secondo l’orientamento più recente sposato dalla Cassazione, chi provenendo da una strada secondaria si immette su una arteria principale non deve essere avvisato della possibile presenza dell’autovelox.

La segnaletica deve essere chiaramente visibile: non deve cioè essere imbrattata da graffiti né può essere oscurata da vegetazione o altri cartelli (anche di tipo pubblicitario). In caso contrario si può fare ricorso al giudice di pace e annullare la contravvenzione.

Non è invece necessaria la presenza del cartello che indica i limiti di velocità: se questo manca, infatti, valgono i limiti previsti dal codice della strada e che si applicano automaticamente: 50 km/h in città, 90 km/h su strade extraurbane secondarie; 110 km/h su strade extraurbane principali; 130 km/h in autostrada.

Il secondo cartello di avviso autovelox

Come abbiamo anticipato in apertura, gli enti titolari delle strade hanno posizionato, negli anni passati, ai margini delle carreggiate, numerosi cartelli con gli avvisi di controllo elettronico della velocità, senza che agli stessi corrispondano effettive postazioni di polizia. Sicché ora gli automobilisti sono spesso portati a chiedersi quali di questi segnali sono effettivi e quali invece servono solo per intimorire?

La direttiva Minniti ha voluto fare piazza pulita dei “falsi cartelli” e, pur senza obbligare le amministrazioni alla loro dismissione, ha preferito sposare un’altra linea: si è imposto alla polizia di posizionare un secondo cartello, di tipo mobile (di quelli cioè che possono essere posizionati all’occorrenza e poi rimossi), tutte le volte che l’autovelox viene posizionato su una strada ove i controlli avvengono occasionalmente. Oggi quindi la situazione è la seguente:

  1. nelle strade ove i controlli con autovelox sono effettuati periodicamente(ossia rientrano in una pianificazione concordata in sede di conferenza provinciale permanente sulla sicurezza stradale presso la Prefettura), basta un unico cartello con la scritta “controllo elettronico della velocità”, posizionato in modo permanente e fisso ai margini della strada. Si tratta del consueto segnale a cui tutti ormai siamo abituati;
  2. nelle strade invece ove i controlli con autovelox sono sporadici, gli agenti accertatori sono obbligati a collocare, alcune decine di metri prima della postazione, un secondo cartello, di tipo mobile, anche più piccolo del primo e con la semplice icona del cappello tipico della polizia.

Il principio è quello della credibilità della segnaletica, che comporta l’uso di cartelli fissi solo in caso di postazioni fisse automatiche. Dunque, buona parte dei tantissimi segnali disseminati lunghe le strade italiane negli ultimi trent’anni sono da rimuovere perché ad essi non corrispondono controlli effettivi.

In pratica vuol dire che solo laddove, in un dato punto della strada, è consueto vedere la pattuglia allora non c’è bisogno anche del cartello mobile.

La direttiva Minniti chiarisce anche che per poter definire «sistematici» i controlli fatti con autovelox non occorre garantire un numero minimo di servizi (requisito difficile da rispettare vista la carenza di organico): basta che si indichi un arco di tempo entro cui garantire che gli appostamenti sono fatti con regolarità, anche se diluiti nel tempo (per esempio basterebbe anche uno solo alla settimana). (laleggepertutti.it)

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