Entro quanto può arrivare una multa a casa?

La polizia o qualsiasi altra autorità deputata ad accertare le contravvenzioni per violazioni del codice della strada decade dalla possibilità di contestare l’infrazione se la stessa non viene comunicata al conducente contestualmente alla rilevazione (cosiddetta contestazione immediata) o, in caso di impossibilità, entro 90 giorni dall’accertamento (cosiddetta contestazione differita). In quest’ultimo caso, la multa deve essere recapitata a casa del proprietario dell’automobile il quale dovrà anche comunicare, nei successivi 60 giorni, se era lui alla guida del mezzo o altra persona: tale dichiarazione è necessaria affinché l’autorità provveda a decurtare i punti dalla patente dell’effettivo trasgressore (che potrebbe essere un soggetto diverso dal proprietario).

La notifica della multa a casa del proprietario dell’automobile potrebbe però slittare di parecchio tempo. Questo perché la legge prevede che il termine dei 90 giorni inizi a decorrere dal momento in cui è avvenuta l’identificazione del trasgressore o da quando l’amministrazione è posta in grado di provvedere alla sua identificazione. Questa “postilla” della norma è stata spesso strumentalizzata dalle amministrazioni per dilatare i tempi di comunicazione delle multe ben oltre i 90 giorni.
Ha fatto notizia il caso del Comune di Milano che è ricorso a questo espediente anche nel caso di multe tramite autovelox, dove invece non v’è alcuna difficoltà nell’identificazione del conducente, essendo chiara – dalla foto scattata dall’apparecchio – la targa e quindi la proprietà del mezzo. (https://autologia.net/in-arrivo-a-milano-notifiche-per-63-mila-multe/)

Così la giurisprudenza ha sanzionato tale prolungamento dei termini, chiarendo che la dilatazione del termine è concessa solo in casi eccezionali, di obiettive difficoltà di identificazione (si pensi a un mezzo con targa straniera).

La notifica deve avvenire alla residenza o domicilio del proprietario dell’auto che può essere desunta dalla carta di circolazione o dalla patente di guida, dall’archivio nazionale dei veicoli tenuto presso la Motorizzazione, dal P.R.A. od anche dall’anagrafe tributaria.

In tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, la motivazione delle ragioni della contestazione differita deve essere collegata al tipo di infrazione, sicché, in caso di violazione delle norme sulla sosta, che presuppongono l’assenza del conducente del veicolo, è sufficiente che nel verbale sia dichiarata l’impossibilità materiale della contestazione immediata, senza che sia necessario l’espresso riferimento all’assenza del trasgressore .
Le autorità possono evitare la contestazione immediata e procedere a quella differita nei seguenti casi:
– impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità;
– attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa;
– sorpasso vietato;
– accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo;
– accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento che consentono la determinazione dell’illecito in tempo successivo;
– rilevazione degli accessi di veicoli non autorizzati ai centri storici, alle zone a traffico limitato, alle aree pedonali, o della circolazione sulle corsie e sulle strade riservate.
Tra le modalità di notifica previste dalla legge vi è anche la cosiddetta “compiuta giacenza” dell’atto presso la posta o la casa comunale (in tal caso il trasgressore ha ricevuto l’avviso del postino del tentativo di notifica, ma non si è mai presentato al Comune per ritirare la multa). 
(Tratto da laleggepertutti.it)


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