La “targa in prova” rischia di diventare inutilizzabile

Non basta più la targa in prova per utilizzare veicoli che non siano assicurati e regolarmente revisionati. E’ la triste realtà, come ci racconta qui sotto quattroruote.it, che taglia “… le gambe a migliaia di operatori che commerciano in auto usate, concessionarie ufficiali e rivenditori indipendenti: altolà alla circolazione con targa prova di auto immatricolate ma non assicurate. La pietra tombale a questa prassi l’ha messa la Polizia Stradale, con una risposta a una richiesta di chiarimenti della prefettura di Arezzo, in cui, in buona sostanza, afferma che non si può marciare né sostare su strade pubbliche o aperte al pubblico con veicoli targati ma privi di propria assicurazione. Anche nel caso in cui su di essi sia apposta la targa prova. Chi lo fa rischia una sanzione di 849 euro se l’assicurazione è scaduta da oltre 30 giorni (594,30 euro con lo sconto per chi paga entro 5 giorni) o di 212,25 se si riattiva dopo il 15° giorno ma non oltre il 30° (148,58 se si paga entro 5 giorni).

La norma del 2001 e la circolare del 2004. Il parere del Viminale, pur costituendo un fulmine a ciel sereno per un’intera categoria economica, non è, in realtà, del tutto infondato. La norma di riferimento, il Dpr 474/2001, dispone (articolo 1, comma1) che “L’obbligo di munire della carta di circolazione … i veicoli che circolano su strada per esigenze connesse con prove tecniche … non sussiste per i seguenti soggetti se autorizzati alla circolazione di prova ai sensi del presente articolo”. Il decreto elenca, oltre ai costruttori di veicoli, di pneumatici e agli istituti universitari ed enti di ricerca che conducono sperimentazione sui veicoli, anche i concessionari, i commercianti autorizzati e gli autoriparatori. Tradotto dal burocratese vuol dire che concessionari, rivenditori e autoriparatori in possesso di targa prova non sono obbligati a immatricolare una macchina che circola per esigenze di prova. La Motorizzazione civile, con una circolare applicativa del 2004 (prot. n. 4699/M363 del 4 febbraio 2004), precisò che “i veicoli che circolano su strada per esigenze connesse con prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti, anche per ragioni di vendita o di allestimento, non devono essere muniti della carta di circolazione (cioè non devono essere targati, ndr)… ma devono essere provvisti di un’autorizzazione per la circolazione di prova“.

Revisione e assicurazione in regola. Un principio, quello della circolazione di prova dei soli veicoli non immatricolati, che è stato ribadito recentemente dal tribunale civile di Vicenza (sezione II, sentenza del 22 febbraio 2016): “Il veicolo già targato, anche se circola per esigenze di prova, a scopo dimostrativo o per collaudo, non può esibire la targa prova e, se lo fa, degli eventuali danni derivanti dalla circolazione risponderà l’assicuratore del veicolo e non quello della targa prova”. In un’altra sentenza, la Corte di Cassazione (sez. II 4 agosto 2016, sentenza n. 16310) ha precisato che il veicolo immatricolato deve rispondere alle norme di circolazione stabilite dal Codice della strada; in particolare il veicolo, anche se circola munito di targa prova, deve essere in regola con le disposizioni sulla revisione periodica: “la circolazione in prova non può avvenire … in deroga al disposto dell’articolo 80 (del Codice della strada, ndr), il quale vieta la circolazione con veicoli che non siano stati presentati alla prescritta revisione”. Riassumendo: se la macchina non è immatricolata può circolare con la targa prova. Se è immatricolata non può farlo. Se lo fa, la targa prova non copre, comunque, né dalla mancata revisione né dall’assenza di assicurazione.”

Fin qui, come detto, la notizia come riportata da Quattroruote.it  e da pochissime altre testate.

Qui sotto, invece, è come ce l’ha semplificata, molto preoccupato e arrabbiato, un operatore del settore: “…praticamente, detto in parole povere, immagino che un bel giorno un burocrate si sia svegliato e abbia pensato: “mi sono stufato di questi furbetti che usano la targa prova per beneficiare dell’esenzione bollo, per non avere  l’assicurazione e non fare la revisione . In realtà questa circolare annulla a noi commercianti il beneficio di usare auto in prova o in collaudo con la motivazione che la targa prova non copre più il veicolo che la espone. Se è proprio così,  noi commercianti non potremo più lavorare adeguatamente,  non potremo più far provare un’auto ad un cliente, le operazioni di spostamento di auto sarebbero complicate e onerose e con un grande spreco di tempo. Un bel casino !”

Dal canto suo Fabrizio Guidi, Presidente  di AsConAuto afferma: ”Il pensiero della nostra Associazione è chiaro. Al riguardo ci siamo confrontati anche con Federauto- Federazione dei Concessionari Italiani, che si è già mossa in questa direzione, sia verso i Ministeri sia con una pubblica presa di posizione. Occorre che le autorità competenti intervengano solo nei casi in cui della targa prova venga fatto un uso improprio per perseguire gli abusi. Chi non è autorizzato sia multato, ma gli utilizzi professionali sono da tutelare. L’uso della targa prova ha un costo notevole. E noi lo sosteniamo convinti, per far provare l’auto, nuova, usata o riparata a un cliente, per portarla da una officina a un’altra, per lavare l’auto, eccetera. AsConAuto afferma con forza questo principio di trasparenza e auspica un rapido ripristino della chiarezza dei principi, in base ai quali tutti i soggetti del mercato si devono assumere le proprie responsabilità”.

Mentre con un comunicato stampa: “ Federauto disapprova che il Ministero dell’Interno, in presenza di diverse sentenze del tribunale orientate ad annullare i provvedimenti sanzionatori comminati dalla Polizia Stradale alle aziende del settore automotive nella provincia di Arezzo, sentenze tutte convergenti nel riconoscere la legittimità dell’uso della targa prova sui veicoli già immatricolati, con la condanna della Prefettura al pagamento delle spese legali, non abbia assunto un atteggiamento più prudente con la conseguente comunicazione di direttive sul territorio. Ciò anche in considerazione del diverso orientamento espresso dalle circolari di chiarimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Federauto chiede un intervento urgente di chiarificazione da parte del Ministero dell’Interno e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che, lungi dall’essere finalizzato a coprire eventuali situazioni di illegalità, metta nel più breve tempo possibile gli operatori onesti in una condizione di certezza operativa.

Federauto dichiara che è disponibile ad un confronto con le Amministrazioni.”

Staremo a vedere.

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