Alcune considerazioni sulla riforma del Codice della strada

Ancora una volta le modifiche al Codice della Strada sono farraginose e a volte persino pericolose perché consentono opinioni distanti e interpretazioni contrastanti.

Qualche  esempio pratico

Oltre al divieto dell’utilizzo del cellulare alla guida viene introdotto il divieto di utilizzo di qualsiasi dispositivo che comporti l’allontanamento delle mani dal volante, sia esso tablet, notebook o dispositivi similari.

Mani? O Basta una mano. In tal caso anche il cambio è un dispositivo e saranno permesse solo le automatiche? Il Manopolone centrale di BMW, AUDI etc è un dispositivo? I navigatori etc possono essere solo usati sulle auto moderne con comandi vocali e al volante? Accendersi una sigaretta ? Regolare o stereo, mettere una chiavetta? E così via!

Divieto di pubblicità sessista

Introdotto il divieto di qualsiasi forma di pubblicità ritenuta offensivasessistaviolenta o discriminatoria. La violazione di tale norma comporta la revoca della relativa autorizzazione e l’immediata rimozione del cartellone o altro mezzo pubblicitario.

La parola “Ritenuta “ è già un pericolo perché può limitare gravemente la libertà di opinione, anche se si tratta d pubblicità. Chi è che “Ritiene”, il giudice ? Va bena, ma chiunque può esporre denuncia perchè “ritiene”.

Trasparenza sui proventi delle multe

Per quanto riguarda i proventi delle multe, in ottica di maggiore trasparenza nell’utilizzo degli incassi, il nuovo codice della strada prevede che gli enti locali dovranno pubblicare una relazione annuale relativa alla destinazione dei proventi. Tale relazione dovrà essere pubblicata sul sito istituzionale dell’ente.

Questo è giustissimo, pur che si faccia rispettare!

Monopattini

Partorita una serie di norme di grande stupidità e soppresse le più intelligenti.

Divieto di andare contromano e sui marciapiedi!!  Ma non c’era già?!?!?!?

Velocità limitata a 20 Km/h…chi la controlla e poi perché, allora, le bici elettriche a 25 km/h e quelle ad energia umana anche a 50/60 se hanno un cambio (e piedi) da corsa????

Giusto il divieto di parcheggio selvaggio, ma pretendere le foto di dove lo si lascia….comporta forse qualche problema.

Insomma, un pasticcio che potrà ingorgare ancora di più tribunali (giudici di pace) e fornire lavoro (poco retribuito e peraltro deciso spesso dai magistrati) agli avvocati.

E non parliamo della burocratizzazione ulteriore sui mezzi storici. Riposto interamente il testo approvato al Senato. Chi capisce tutto subito è un fenomeno!

“Il comma 1 è sostituito dal seguente:
”1. Sono considerati appartenenti alla categoria dei veicoli con caratteristiche atipiche i motoveicoli, i ciclomotori, gli autoveicoli e le macchine agricole d’epoca, nonché i motoveicoli, gli autoveicoli e le macchine agricole di interesse storico e collezionistico”;
2) al comma 2, le parole: “Rientrano nella categoria dei veicoli d’epoca i motoveicoli e gli autoveicoli” sono sostituite dalle seguenti: “Rientrano nella categoria dei veicoli d’epoca i motoveicoli, i ciclomotori, gli autoveicoli e le macchine agricole”;
3) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Motoveicoli, ciclomotori, autoveicoli e macchine agricole d’epoca e di interesse storico e collezionistico iscritti negli appositi registri” »;
alla lettera b), numero 1), le parole: « 18 m » sono sostituite dalle seguenti: « 18,75 mferma restando l’idoneità certificata dei rimorchi, o delle unità di carico ivi caricate, al trasporto intermodale strada- rotaia e strada-mare e »;

1)    « g-bis) all’articolo 191, il comma 1 è sostituito dal seguente:
”1. Quando il traffico non è regolato da agenti o da semafori, i conducenti devono dare la precedenza, rallentando gradualmente e fermandosi, ai pedoni che transitano sugli attraversamenti pedonali o si trovano nelle loro immediate prossimità. I conducenti che svoltano per inoltrarsi in un’altra strada al cui ingresso si trova un attraversamento pedonale devono dare la precedenza, rallentando gradualmente e fermandosi, ai pedoni che transitano sull’attraversamento medesimo o si trovano nelle sue immediate prossimità, quando a essi non sia vietato il passaggio. Resta fermo per i pedoni il divieto di cui all’articolo 190, comma 4″;
2)

3)    Dopo il comma 2 è inserito il seguente:« 2-bis. Sono classificate d’interesse storico o collezionistico ai sensi dell’articolo 215 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, le macchine agricole la cui data di costruzione è precedente di almeno quaranta anni a quella della richiesta di riconoscimento nella categoria in questione. Le caratteristiche tecniche devono comprendere almeno tutte quelle necessarie per la verifica di idoneità alla circolazione del motoveicolo o dell’autoveicolo ai sensi dei commi 5 e 6 del citato articolo 215 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo provvede ad apportare al citato articolo 215 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992 le modifiche necessarie al fine di adeguarlo a quanto disposto dal presente comma »;

4)    al comma 3, terzo periodo, la parola: « ricorrono » è sostituita dalla seguente: « ricorrano »;
dopo il comma 4 è inserito il seguente:« 4-bis. Al fine di semplificare le attività degli uffici della motorizzazione civile, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con proprio decreto da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è autorizzato a modificare l’allegato A al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 8 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 13 febbraio 2021, inserendo tra le modifiche ai veicoli per le quali l’aggiornamento della carta di circolazione non è subordinato a visita e prova ai sensi dell’articolo 78, comma 1, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche quelle riguardanti i sistemi ruota previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 gennaio 2013, n. 20 ».

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