Cartelle Equitalia per bollo auto non pagato: come difendersi dai solleciti

Equitalia sta notificando numerose cartelle di pagamento per il mancato pagamento del bollo auto (tassa di possesso), o semplici solleciti di pagamento; tuttavia una buona parte di queste pretese risultano prescritte e, quindi, non dovute. Vediamo come ci si può difendere secondo gli esperti di “laleggepertutti.it”

Entro quando deve essere notificata la cartella di Equitalia?
Equitalia è tenuta a notificare al contribuente la cartella esattoriale entro due anni da quando le è stato consegnato il ruolo da parte dell’ente titolare del tributo (la data può essere letta nel dettaglio della cartella esattoriale stessa). È ciò che viene detto termine di decadenza. Per esempio: se il Comune iscrive a ruolo il bollo auto relativo al 2010 nel 2011 ed Equitalia, nel 2015 non ha ancora inviato la cartella esattoriale, essa è decaduta dal termine e non potrà più notificarla (o, se notificata, la cartella sarà nulla).

Quando scatta la prescrizione del bollo auto?
Il bollo auto può essere preteso da Equitalia per massimo 3 anni che iniziano a decorrere dall’anno successivo a quello in cui il tributo scade. Se Equitalia dovesse effettuare un pignoramento o un fermo auto dopo tale termine, l’importo non sarebbe dovuto perché prescritto e il pignoramento nullo.Per esempio: se a dicembre 2015 scade il bollo auto e il termine di pagamento è gennaio 2016, i tre anni iniziano a partire dal 2017 e, quindi, l’imposta non è dovuta a partire dal 2020. È possibile verificare l’anno a cui il bollo auto – di cui viene intimato il pagamento – si riferisce attraverso la lettura della cartella di pagamento, nella pagina relativa al dettaglio delle imposte iscritte a ruolo. Lì viene evidenziata l’annualità per la quale il contribuente è moroso.
Il termine di prescrizione dei 3 anni può essere interrotto ?
Il termine di prescrizione dei 3 anni può essere interrotto e decorrere nuovamente da capo se, prima della sua scadenza, Equitalia notifica un sollecito di pagamento. Tuttavia molti di questi solleciti, benché indicati nella cartella, non sono mai stati ricevuti dai contribuenti. Se così fosse, la cartella sarebbe prescritta e nulla dovuto. Per accertarsi che il sollecito sia stato effettivamente spedito, il contribuente può fare istanza di accesso agli atti amministrativi, presentandola allo sportello di Equitalia e chiedendo di poter visionare le ricevute in originale della raccomandata di consegna del sollecito. Equitalia deve rispondere entro 30 giorni. L’eventuale silenzio è impugnabile davanti al TAR. Il sollecito di pagamento intervenuto oltre 3 anni dopo la cartella di Equitalia non interrompe la prescrizione e, pertanto, nulla è dovuto.

Si può fare ricorso ?
Se al contribuente risulta prescritto il pagamento e che nessun sollecito è mai stato effettivamente spedito, può fare ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale, entro 60 giorni dalla notifica della cartella, assistito da un avvocato o un commercialista. Se il contribuente ha ricevuto un sollecito di pagamento riferito a una cartella notificata più di tre anni prima, potrà impugnare il sollecito medesimo davanti alla Commissione Tributaria Provinciale (secondo gli ultimi orientamenti della Cassazione), sostenendo la prescrizione del tributo. In alternativa al ricorso, il contribuente può presentare un’istanza in autotutela all’ente titolare del credito (la Regione), con la consapevolezza, tuttavia, che tale atto non sospende i termini per presentare ricorso al giudice. Pertanto, se l’istanza non dovesse essere accolta il contribuente perderebbe la possibilità di impugnare la cartella. (Tratto da: laleggepertutti.it)

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