Monopattini: chi può usarli ? Dove? Come? Quando? Quali sono i rischi, ecc…

C’è ancora molta confusione sulle regole che si riferiscono all’uso dei monopattini elettrici. Per fare un po’ di chiarezza, riprendiamo qui sotto quanto diffuso dall’Ufficio Studi ASAPS (Associazione Sostenitori Amici Polizia Stradale)

“Non conosce soste la legislazione sul tema dei monopattini e sui dispositivi di micromobilità elettrica. Negli ultimi 18 mesi si è assistito ad una “schizofrenica” azione legislativa, anche con risultati poco convincenti sul piano della sicurezza stradale e che hanno imposto al Parlamento un ulteriore intervento. E’ ormai certa l’approvazione della legge di conversione del decreto-legge c.d. “milleproroghe”…Le nuove norme entreranno subito in vigore perciò già da marzo 2020.

Come ricorderete, con il comma 75 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2020, si disponeva che “i monopattini che rientrano nei limiti di potenza e velocità definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2019, sono equiparati ai velocipedi, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”.

La prima conseguenza è stata che da “dispositivi”, come definiti proprio dal DM Trasporti si è passati a considerarli “veicoli”, senza modificare il Codice della Strada, dallo scorso 1° Gennaio. Quest’ultima disposizione, nel prevedere tout-court l’assimilazione ai velocipedi dei soli monopattini aventi i limiti di potenza e velocità, definiti dal Decreto Ministro Trasporti 4 giugno 2019 – spiega la relazione illustrativa della Camera – ha generato notevoli incertezze interpretative ed applicative. Sono infatti assenti norme di coordinamento con quanto previsto dal Codice della Strada, il decreto ministeriale era infatti  finalizzato a disciplinare il periodo sperimentale di circolazione di una pluralità di dispositivi di micromobilità elettrica e non solo i monopattini, con una efficacia limitata, dal fatto che l’assimilazione ai veocipedi non si comprende se sia vigente solo nell’ambito della sperimentazione ovvero anche al di fuori di essa.

Un emendamento approvato invece dalle Commissioni alla Camera al DDL “milleproroghe”, ha introdotto, a sorpresa, l’art. 33-bis nel provvedimento, e nel primo comma si amplia di ulteriori 12 mesi (erano previsti 24 mesi, diventano 36 mesi), il termine di conclusione della sperimentazione per i dispositivi di micromobilità elettrica, introdotti dalla Finanziaria 2019.

Sempre nel primo comma si chiarisce che la circolazione mediante acceleratori di andatura a motore quali segway, hoverboard e monowheel, è consentita solo se sono a propulsione prevalentemente elettrica, nell’ambito della sperimentazione di cui al decreto ministeriale e nel rispetto delle caratteristiche tecniche e costruttive e delle condizioni di circolazione da esso definite.

La nuova formulazione del comma 75 prevede l’equiparazione ai velocipedi dei monopattini prevalentemente elettrici, con potenza nominale continua massima di 0,50 Kw e rispondenti agli altri requisiti e tecnici indicati nel decreto. E’ una misura temporanea per permettere l’ultimazione della sperimentazione già avviata (a cui dovrà seguire una verifica sui risultati conseguiti) e un allineamento tra normative nazionali ed europee. La conseguenza di questa norma è che tutti i monopattini a motore aventi caratteristiche (per potenza o velocità) diversi da quelli previsti, non potranno circolare, sia sulla strada che sulle piste o sui marciapiedi. Il nuovo comma 75-bis prevede che “chiunque circola con un monopattino a motore aventi caratteristiche diverse da quelle indicate dal comma 75 è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 200 a euro 800, a cui consegue la sanzione amministrativa della confisca del monopattino, oltre alla distruzione del veicolo.”

Importanti novità poi sono introdotte dal comma 75-ter, in quanto i monopattini potranno essere utilizzati soltanto da soggetti che hanno compiuto il quattordicesimo anno d’età, possono circolare solo sulle strade urbane dove è previsto il limite dei 50 km/h dove è consentita la circolazione dei velocipedi nonché sulle strade extraurbane, ove è presente una pista ciclabile, ed esclusivamente all’interno della stessa. Nuovi limiti di velocità, massimo di 25 km/h quando circolano sulla carreggiata, e di 6 km/h nelle aree pedonali. Non possono circolare monopattini privi di luci anteriori e posteriori nelle ore di scarsa illuminazione di sera e notte e di giorno, in particolari condizioni atmosferiche. In tali casi gli stessi potranno essere portati o condotti a mano. La sanzioni per questa violazione saranno da euro 100 a euro 400.

Il comma 75-quater prevede che i conducenti dei monopattini dovranno indossare il casco se minorenni, procedere su unica fila in tutti i casi in cui la condizione della circolazione lo richieda e, comunque, mai essere affiancati in numero superiore a due. Dovranno avere libero uso delle braccia e delle mani, reggere il manubrio sempre con entrambi le mani, salvo che non sia necessario segnalare la manovra di svolta. Divieto di trasportare altre persone, oggetti o animali. Divieto di trainare veicoli, condurre animali e farsi trainare da altro veicolo. Da mezz’ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell’oscurità e di giorno, quando le condizioni atmosferiche richiedano l’illuminazione, i conducenti a propulsione prevalentemente elettrica hanno l’obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità. Tutte le violazioni indicate in questo comma prevedono la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 200.

Il comma 75-quinquies prevede le sanzioni per gli altri dispositivi di micromobilità a propulsione prevalentemente elettrica, diverso dal monopattino, che circolino con caratteristiche tecniche e costruttive diverse dal decreto ministeriale MIT del giugno 2019, ovvero che circolino fuori dall’ambito territoriale della sperimentazione. La sanzione amministrativa in questi casi sarà da euro 200 a euro 800 con la confisca del dispositivo, ed in ogni caso con la sua distruzione. 

Ai fini dell’applicazione delle nuove sanzioni, si applica il Titolo VI del Codice della Strada e si chiarisce come i monopattini o i dispositivi di micromobilità personale si considerino in circolazione nelle aree e negli spazi indicati dal Codice della Strada, non anche quelli in uso nelle aree esclusivamente private.

Altra importante novità, riguarda l’attivazione di servizi di noleggio di monopattini a propulsione prevalentemente elettrica, anche in modalità free-floating (in pratica gli utenti prendono il monopattino e lo lasciano dove vogliono, non in apposite aree di sosta come il bike-sharing), che dovrà essere decisa con apposita delibera di Giunta Comunale nella quale dovranno essere previsti, oltre al numero di licenze attivabili e al numero massimo di dispositivi messi in circolazione, anche l’obbligo di copertura assicurativa per l’effettuazione del servizio stesso, le modalità di sosta per i dispositivi, le eventuali limitazioni alla circolazione in determinate aree della città. Insomma regole chiare per tutti e in modo che siano conosciute anche dagli utilizzatori.

Il nuovo articolo 33-bis del DDL di conversione del DL “milleproroghe” prevede anche una modifica all’art. 59 del Codice della Strada, stabilendo, per tutti i veicoli atipici a motore per i quali non sono state determinate, con decreto ministeriale, le caratteristiche costruttive e funzionali, la medesima sanzione prevista per i monopattini a motore non equiparabili alle biciclette. Lo scopo di questa norma è quello di impedire la circolazione di dispositivi di mobilità, spesso auto costruiti, che non rientrano in alcuna delle categorie elencate e disciplinate dal Codice della Strada o dalle norme europee in materia.”

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