Passeggero senza cinture ? Paga lui e anche il conducente
La normativa sulla circolazione stradale, prevede delle sanzioni amministrative pecuniarie per il mancato uso del dispositivo delle cinture di sicurezza, durante la guida, sia in capo al conducente che al passeggero.
Come è noto il precetto di cui all’art. 126bis del C.d.S., prevede che per il mancato utilizzo delle stesse, rispondano sia il conducente, sia i passeggeri in modo autonomo e distinto. Lo stesso dettato normativo, per i passeggeri, non prevede la decurtazione dei punti dalla patente di guida.
Secondo la sentenza emanata dalla Corte di Cassazione Sez. II Civile, il 19 marzo 2007, n. 6402, ha deliberato quanto segue: “ II passeggero – qual era nel caso di specie l’attuale ricorrente – risponde del mancato uso della cintura di sicurezza solo con la sanzione pecuniaria, e non anche con la detrazione dei punti dalla patente.”
Di recete anche la Corte di Cassazione, sez. IV Penale, con sentenza 09 febbraio – 9 marzo 2017, n. 11429, ha deliberato quanto segue: “ Priva di qualsiasi pregio l’asserzione relativa alla pretesa impossibilità o difficoltà del conducente di constatare, in ragione del buio, il mancato uso della cintura di sicurezza da parte della trasportata S.A. , sbalzata fuori dall’auto nel corso dell’incidente, in violazione di un ben preciso obbligo sullo stesso incombente: infatti, è ben noto che “Il conducente di un veicolo è tenuto, in base alle regole della comune diligenza e prudenza, ad esigere che il passeggero indossi la cintura di sicurezza ed, in caso di sua renitenza, anche a rifiutarne il trasporto o ad omettere l’intrapresa della marcia. Ciò a prescindere dall’obbligo e dalla sanzione a carico di chi deve fare uso della detta cintura”.
Da questa breve analisi emerge che il conducente è tenuto alla sorveglianza dei passeggeri e deve imporre agli stessi l’utilizzo del dispositivo, come citato dal comma dell’art. 174 del C.d.S. che prevede: “Il conducente del veicolo è tenuto ad assicurarsi della persistente efficienza dei dispositivi di cui al comma 1”. (RMCMotori.com)
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