È permesso trainare un’altra auto? 

Quando un automezzo è in panne e non si vuole chiamare il carro attrezzi, capita di trainarlo con un’altra auto, usando mezzi di fortuna come una fune, una catena, una doppia corda, cavi vari, ecc.. Questa operazione non sempre è lecita: anzi, sono più le volte in cui è vietata dal codice, che non quelle in cui è consentita. Vediamo, quindi cosa prevede la legge.
L’articolo 63 del codice della strada stabilisce un generico divieto di traino da parte di un altro automezzo: in particolare, la disposizione censura il comportamento sia di chi traina sia di chi è trainato. E quindi la sanzione amministrativa, prevista in questi casi dalla norma con una somma che va da € 74,00 a € 296,00, scatta per entrambi i soggetti. Lo stesso articolo del codice però, ammette delle eccezioni e dichiara che può essere consentito il traino a condizione che:
-ciò risulti necessario per l’effettuazione di trasporti eccezionali, si pensi al trasporto di una o più cose indivisibili che, per le loro dimensioni, comportando un’eccedenza di dimensioni in lunghezza e sagoma superiore rispetto ai limiti stabiliti dal codice; il trasporto di blocchi di pietra naturale, di elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali complesse per l’edilizia, prodotti siderurgici, laminati grezzi. In questo caso esiste una disciplina particolareggiata piuttosto complessa, stabilita dal codice con gli articoli 10, 61, 62, 105, sui quali non ci soffermiamo, poiché non è questo l’oggetto d’interesse di questo articolo. La normativa infatti prevede tutta una serie di vincoli per la vettura “rimorchio” e per quella trainata che più si adatta ai trasporti industriali che non a quelli dei privati.
Tuttavia, anche quando non si tratti di vetture idonee al rimorchio, il traino è consentito nel caso in cui:
– un automezzo non possa circolare per avaria o per mancanza di organi essenziali (è il caso che qui interessa maggiormente) e sempre a condizione che non si tratti di autostrade e strade extraurbane principali. In tutte le altre strade è, invece, consentito;
– in tutti i casi in cui l’articolo 159 del codice della strada autorizza la polizia a disporre la rimozione forzata dei veicoli: si pensi al caso di veicoli in divieto di sosta o quando disposti in modo da costituire un grave intralcio alla circolazione o quando il veicolo sia lasciato in sosta in violazione alle disposizioni emanate dall’ente proprietario della strada per motivi di manutenzione o pulizia delle strade e del relativo arredo. In tal caso, gli enti proprietari della strada sono autorizzati a concedere il servizio della rimozione dei veicoli a soggetti privati.
Stabilite le eccezioni, come deve avvenire il traino di veicoli in avaria?
Anche qui il codice della strada con l’articolo 165 stabilisce nel dettaglio le modalità concrete con cui eseguire il traino. E cioè:
-l’agganciamento tra il trainante e il trainato deve avvenire attraverso un solido collegamento tra i veicoli stessi, da effettuarsi mediante con fune, catena, cavo, barra rigida od altro analogo attrezzo;
– tale collegamento deve essere idoneamente segnalato in modo tale da essere avvistati e risultare chiaramente percepibili da parte degli altri utenti della strada: quindi è necessario ricoprire la fune con plastica o altri materiali colorati facilmente individuabili, soprattutto al buio;
– il veicolo trainato deve attivare le quattro frecce lampeggianti oppure, in mancanza di tale segnalazione (potrebbe infatti trattarsi di un’auto senza la batteria o con l’impianto elettrico rotto), deve avere esposto sulla parte posteriore dell’auto il segnale mobile di pericolo (il cosiddetto triangolo) oppure il pannello quadrangolare a strisce oblique bianche e rosse, che di norma viene usato per segnalare le sporgenze posteriori;
– il veicolo trainante, se ne è munito, deve mantenere attivato l’apposito dispositivo a luce gialla prescritto dal regolamento per i veicoli di soccorso stradale.
Le sanzioni per chi viola tali norme prevedono il pagamento di una somma da € 80,00 a € 318,00. (parzialmente tratto da laleggepertutti.it).

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