Reato di omicidio stradale, forse ci siamo

Finalmente, anche grazie alla pressione dei media, delle associazioni e dell’opinione pubblica, è stato approvato dalla commissione Giustizia del Senato il ddl con cui si introduce il delitto di omicidio stradale e nautico con il nuovo articolo 589 bis del Codice penale, che prevede una pena da un minimo di 8 a un massimo di 12 anni nel caso in cui si procuri la morte essendo alla guida di un’auto o di un natante in stato di ebbrezza (graduato sul tasso alcolemico: sopra 1,5 o tra 0,50 a 1,5) e/o sotto l’effetto di droghe. Nel caso in cui si determini la morte di più persone, la pena può arrivare a 18 anni di reclusione. Pena aumentata fino ad un terzo qualora il conducente si dia alla fuga. E’ prevista anche la pena accessoria della revoca della patente (che si sostanzia nell’impossibilità di ridare l’esame di guida dopo la riabilitazione) da 15 fino a un massimo di 30 anni.
L’omicidio stradale viene punito anche in assenza di assunzione di droga o alcol: in questo caso la pena va da 7 a 10 anni per chi, per colpa, provochi la morte di una persona andando nei centri urbani a velocità pari o doppia di quella consentita, e comunque non inferiore a 70 km o su strade extraurbane a una velocità superiore di almeno 50 km rispetto a quella massima consentita, oppure passando con il rosso o circolando contromano. Analoga pena nei casi di morte procurata a seguito di inversione di marcia in corrispondenza o vicino a intersezioni, curve o dossi, o a seguito di sorpasso di altro automezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua. La stesso numero di anni rischia chi pilota un natante andando alla velocità doppia di quella consentita o circolando in uno specchio d’acqua dove la navigazione non è consentita.

Per quanto riguarda le procurate lesioni, le pene salgono da 2 a 4 anni se causate da guida sotto l’effetto di alcol o di sostanze stupefacenti, da 9 mesi a 2 anni se solo in stato di ubriachezza o nelle fattispecie di comportamento appena elencate. Nel caso di lesioni gravi la pena è aumentata da un terzo alla metà, o dalla metà ai due terzi in caso di lesione gravissima. Se riguarda più persone si applica la pena più alta aumentata fino al triplo. Anche qui le pene vengono aumentate se il responsabile fugge.

In commissione si è posta anche la questione della revoca della patente, che però resta sempre sanzione accessoria. Si è stabilito  di modulare i tempi a seconda delle fattispecie. Si è così fissato in 30 anni il tempo che deve trascorrere per poter rifare l’esame di guida nel caso di revoca per stato di ebbrezza ed eccessiva velocità, in 20 anni quando già in passato il titolare della patente sia risultato ai controlli positivo all’alcol o alla droga, in 15 anni per chi viene colto in stato di ebbrezza.

Il DDL è stato praticamente votato all’unanimità dai componenti della commissione. Forza Italia ha votato contro la revoca della patente fino a un massimo di 30 anni, in quanto ritiene eccessiva tale sanzione. Il testo molto probabilmente arriverà in aula nella prima decade di giugno. Speriamo…

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